Art. 34.
(Discussione facoltativa in udienza pubblica).

      1. All'udienza pubblica il relatore deve esporre, in maniera chiara e completa, al collegio i fatti e le questioni di diritto e di merito della causa e, quindi, il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
      2. Deve parlare per primo l'ufficio dell'agenzia fiscale, l'ente previdenziale, l'ente locale o regionale oppure l'agente della riscossione. Sono ammesse brevi repliche.
      3. Dell'udienza è redatto processo verbale dal segretario.
      4. Il collegio può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata o del suo difensore, quando la sua difesa tempestiva, scritta od orale, è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'articolo 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con la presenza di tutte le parti costituite e le stesse siano d'accordo.